Art. 8.
(Personale direttivo, docente e non docente).

      1. Il personale docente e non docente delle istituzioni scolastico-educative paritarie è assunto tra coloro che, inseriti nelle graduatorie provinciali, condividono le finalità educative dell'istituzione indicate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), espresse all'atto della presentazione della domanda di inclusione nelle predette graduatorie e riportata a fianco delle graduatorie stesse.
      2. L'assunzione si perfeziona con l'accettazione della nomina in forma scritta da parte del personale interessato. Gli oneri relativi al personale di cui al presente articolo sono a totale carico dello Stato, secondo modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 13.
      3. Il personale direttivo delle istituzioni scolastico-educative paritarie è assunto tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al

 

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comma 1 e che hanno prestato servizio per almeno un triennio in scuole statali o paritarie, anche di diverso ordine o grado, che conferiscano titolo legale di studio.
      4. Previo parere favorevole del dirigente dell'istituzione scolastica statale di provenienza e del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, può essere consentito alle istituzioni scolastico-educative paritarie l'impiego di personale docente e non docente statale di ruolo e non di ruolo in soprannumero o parzialmente occupato nella scuola statale, indicando caso per caso il numero massimo di ore. Tale personale dovrà dichiarare per iscritto di condividere le finalità dell'istituzione.
      5. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastico-educative paritarie dal personale di cui ai commi da 1 a 4 è valutato, ai fini delle graduatorie per le supplenze nelle scuole statali, con le stesse modalità e punteggi previsti per il personale che ha prestato servizio nelle scuole statali.
      6. I docenti delle istituzioni scolastico-educative paritarie possono accedere ai ruoli dello Stato attraverso le medesime procedure previste per i docenti non di ruolo delle scuole statali.
      7. Il personale non docente delle istituzioni scolastico-educative non statali paritarie può accedere ai ruoli dello Stato con le stesse modalità di reclutamento riservate al corrispondente personale non di ruolo dello Stato.
      8. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastico-educative paritarie dal personale direttivo, docente e non docente è riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ai sensi della normativa vigente.
      9. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastico-educative paritarie dal personale direttivo, docente e non docente, che transiti nei corrispondenti ruoli delle scuole statali, è riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera.
      10. Il personale delle istituzioni scolastico-educative paritarie gode degli stessi diritti ed è tenuto ai medesimi obblighi del corrispondente personale della scuola statale relativamente alle attività di aggiornamento;
 

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esso, inoltre, fruisce delle facilitazioni previste dalle norme in vigore per il medesimo personale della scuola statale.
      11. Il Ministro dell'istruzione disciplina con proprio decreto modalità e limiti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
      12. Le norme di cui ai commi 1 e 3, relative all'assunzione del personale, non si applicano al personale che già prestava servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in istituti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3.